Assicurazioni auto: tutto quello che c’è da sapere!

Assicurazioni auto: tutto quello che c’è da sapere!

 

Oggi parliamo di assicurazioni auto: la polizza RC (responsabilità civile) è un contratto in forza del quale una compagnia assicurativa liquida i danni materiali o fisici causati dal veicolo dell’assicurato a terzi in caso di incidenti.

 

Cos’è la polizza RCA

Secondo l’art. 22 del Codice delle Assicurazioni, questo tipo di polizza costituisce la copertura minima affinchè gli utenti possano circolare su strade di uso pubblico o aree equiparate, al fine di garantire il giusto risarcimento a coloro i quali sono danneggiati indipendentemente dalle disponibilità economiche del responsabile di un incidente.

Il meccanismo è semplice: l’assicurato si impegna a pagare mensilmente una quota detta premio e la compagnia assicurativa interviene in caso di danno cagionati, sempre entro un certo limite massimo di “copertura” detto massimale.

 

Massimali

A partire dal 10 giugno 2012 (decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007) sono stati introdotti massimali più alti per garantire agli assicurati una maggiore copertura in caso di danni. Il massimale minimo garantito è attualmente di 6,07 milioni di euro per le persone e di 1,22 milioni di euro per le cose: sopra queste cifre sarà l’assicurato a rispondere direttamente con il proprio patrimonio. Le compagnie possono ovviamente fornire anche massimali superiori, facendo pagare all’assicurato un premio più alto.

La polizza copre i danni causati a terzi, ma è possibile tutelarsi con polizze ad hoc per il risarcimento di danni al conducente che ha causato il sinistro ed anche alla sua autovettura (infortunio conducente e, rispettivamente, kasko).

 

Sanzioni

La polizza, come detto, è obbligatoria per circolare in strada. In mancanza di copertura le forze dell’ordine possono elevare una multa compresa tra gli 868 e i 3.471 euro, oltre al sequestro del veicolo – che sarà prelevato e depositato in luogo non aperto al pubblico. L’importo da versare potrà essere ridotto al 50% se il premio viene regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dall’articolo 1901 secondo comma, oppure nel caso in cui si provveda entro trenta giorni dalla contestazione della violazione alla demolizione dello stesso mezzo.

La polizza RCA è obbligatoria anche per una vettura in sosta: può essere sospesa solo se l’auto è conservata (immobile) in un luogo privato, come ad esempio un garage.

 

Durata, rinnovi, scadenze

La polizza vale un anno ed entra in validità dalle ore 24 del giorno in cui si paga il premio.

Fino al 2012 le polizze potevano essere rinnovate tacitamente, nel gennaio 2013 è stata cancellata la possibilità di rinnovo automatico e l’assicurato non è più obbligato a inviare comunicazione di disdetta alla compagnia, godendo quindi di maggiore libertà nella scelta di imprese con condizioni più vantaggiose.

Alla scadenza annuale del contratto, la polizza conserva valore ed effetto ancora per 15 giorni (la cosiddetta ultrattività della polizza).

 

Bonus – malus

La maggior parte delle compagnie assicurative offre polizze denominate “bonus malus”. Ogni assicurato è contraddistinto con una Classe di merito (CU) che migliora o peggiora nel tempo a seconda che vengano causati o meno dei sinistri durante ogni annualità assicurativa: al termine di ogni annualità, infatti, la Classe di merito aumenta o diminuisce a seconda se si è rimasti coinvolti oppure no in sinistri stradali.

La Classe di merito più virtuosa è la 1, la meno virtuosa è la 18. Se assicuri il tuo veicolo per la prima volta, la classe di merito di partenza è la 14.

Postato il 25 novembre

Compila i campi per ricevere maggiori informazioni e per rimanere aggiornato con le nostre promozioni

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.



Condividi